Il ciclope di Brunate: quando il sonno della ragione genera mostri
Tutte balle.
Oggi é il 9 febbraio 2011. Sono passati 9 anni, 11 mesi e 2 giorni dal 7 marzo 2001, giorno in cui venne pubbicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici“). Disponeva, dispone, l’ultimo comma dell’articolo 8 che
- 6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Sul sito del Comune di Como, alla pagina ^Regolamenti^, compaiono: Regolamento per il Consiglio Comunale, Regolamento dei Consigli di Circoscrizione, Regolamento per il Difensore Civico, Regolamento disciplinante le modalità d’accesso ai documenti amministrativi, Regolamento per i Contratti, Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni, Regolamento per le attribuzioni delle civiche benemerenze, Regolamento per i Referendum Consultivi, Regolamento ICI (2005), Regolamento Contabilità, Piano generale degli impianti pubblicitari – Regolamento del Piano, Piano generale degli impianti pubblicitari – Abaco distributivo, Regolamento Cosap, Regolamento Pubblicità, Regolamento TARSU, Regolamento generale per le entrate, Regolamento edilizio, Regolamento per l’installazione degli apparati di ricezione satellitare, Regolamento del corpo di Polizia Locale, Regolamento speciale per la custodia di edifici comunali, Regolamento per l’assegnazione di alloggi di riserva, Regolamento per il servizio comunale di economato, Regolamento del civico museo archeologico P. Giovio, Piano di localizzazione ottimale per le rivendite di giornali e riviste, Regolamento per la disciplina di smaltimento dei rifiuti solidi urbani o assimilabili, Regolamento per la concessioni di sussidi finanziari, Regolamento servizio di aiuto per la vita indipendente, Regolamento della consulta per il settore servizi sociali, Regolamento per la fruizione dei servizi scolastici, Regolamento in merito alla attività didattica svolta dai dipendenti, Regolamento sulle incompatibilità e per lo svolgimento di incarichi esterni, Regolamento di organizzazione, Regolamento sull’accesso agli impieghi, Regolamento Part Time, Regolamento Mobilità, Regolamento legge Merloni, Disciplina delle Posizioni Organizzative, Regolamento Procedimenti Disciplinari, Regolamento della Biblioteca comunale, Regolamento per la gestione della pubblica fognatura e dell’impianto centralizzato di depurazione, Regolamento della consulta comunale della famiglia, Indirizzi preliminari per l’utilizzo di spazi pubblicitari presso cantieri, edifici comunali in genere e la compartecipazione ai relativi proventi, Regolamento per l’istallazione e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, Regolamento per Albo Pretorio Virtuale, Regolamento comunale per i servizi armati appartenenti al corpo della Polizia Municipale, Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, Regolamento per la Fiera del Giovedì Santo, Regolamento Luna Park, Regolamento Mercato Mercerie, Requisiti per l’apertura e il trasferimento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, Regolamento per la valorizzazione e promozione del demanio lacuale – autorita’ demaniale di Como.
Del Regolamento per l’installazione delle antenne sul territorio comunale non c’é traccia.
Non basta. Era il 15 maggio 2001 quando la Regione Lombardia pubblicò sul BURL la legge regionale 11 maggio 2001, n. 11, «Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione».
Secondo l’articolo 4 della legge regionale (Livelli di pianificazione):
- I comuni, entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge, provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.
- Nel rispetto della normativa statale vigente, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia ambientale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nonche´ i criteri per l’installazione dei medesimi.
- […]
- Nella definizione dei criteri di cui al comma 2, deve essere tenuto conto delle diverse tipologie di impianto e delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di irraggiamento dell’energia elettromagnetica e dei relativi livelli di esposizione nonché dell’incidenza degli impianti su:
- a) aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani;
- b) edifici di interesse storico ed artistico o altri monumenti o zone di interesse paesaggistico o ambientale.
Nella seduta dell’11 dicembre 2001, la Giunta regionale della Regione Lombardia ha emanato la DGR n. VII/7351, ossia i criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l’installazione dei medesimi, ai sensi dell’art.4, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2001, n.11.
Il regolamento dice, tra l’altro che si dovrà valutare l’inserimento dei manufatti nel contesto con riferimento alle norme e dagli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale, con particolare considerazione:
- degli ambiti percepibili da punti o percorsi panoramici (art.20 delle Norme di Attuazione);
- del Piano di sistema “infrastrutture a rete” (volume 7 del P.T.P.R.);
- delle “linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (art.30 delle Norme di Attuazione).
Il regolamento dice altresì:
- L’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici; gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico-artistico solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.
Che nel 2011 ci vengano a dire che ci si é divisi i compiti, scusate, ma francamente fa un po’ ridere (non siete un attimino in ritardo?). Mentre non fanno ridere, ma arrabbiare, tenuto conto di quanto dispone la legge nazionale e quella regionale, le affermazioni secondo cui:
- “Dal momento che l’Arpa dà l’ok noi non possiamo fare niente” (ass. Peverelli, 9.2.2011);
- “Ci siamo fatti spiegare dal direttore di Arpa come vengano rilasciate le autorizzazioni su carta e come vengano stabilite le attività di controllo” (Sindaco Bruni, 9.2.2011).
Ma del fatto che in quasi dieci anni non abbiate neanche pensato di adottare questo benedetto regolamento, niente?
- Do you remember il bio-ionizzatore di Como?
- se non ora quando?